Parole tecniche spiegate con un linguaggio semplice, senza rinunciare alla precisione. Un punto di partenza per orientarsi tra rapporto di lavoro, previdenza e amministrazione del personale.
6 termini · aggiornato 15 luglio 2026
01C
Carenza
I primi giorni di malattia per i quali, di regola, non interviene l’indennità economica dell’INPS.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati, l’indennità INPS decorre dal quarto giorno di malattia. I primi tre giorni costituiscono il periodo di carenza. Il contratto collettivo applicato può prevedere che questi giorni siano retribuiti, in tutto o in parte, dal datore di lavoro e può stabilire condizioni differenti in caso di più eventi nello stesso anno.
La base economica sulla quale vengono calcolati i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Comprende le somme e i valori riconducibili al rapporto di lavoro che la normativa considera soggetti a contribuzione. Non coincide necessariamente con il netto percepito, con la retribuzione lorda indicata in una singola voce del cedolino o con l’imponibile fiscale, perché alcune componenti possono avere trattamenti diversi.
Il recesso del datore di lavoro motivato da ragioni relative all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento.
La ragione deve essere effettiva e non può nascondere motivi discriminatori o disciplinari. Nella valutazione concreta assumono rilievo il collegamento tra la scelta organizzativa e il posto soppresso, oltre alla verifica della possibilità di utilizzare il lavoratore in altre posizioni compatibili, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il diritto al posto di lavoro.
La durata è stabilita dalla legge, dal contratto collettivo o, in alcuni casi, dagli usi. Può essere calcolata con riferimento a un’unica malattia oppure sommando più assenze in un determinato arco temporale. Durante il comporto il datore non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia.
Il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso e la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La sua durata è normalmente stabilita dal contratto collettivo in base a livello, qualifica e anzianità. Durante il preavviso il rapporto prosegue con i consueti diritti e obblighi. Se la parte recede senza rispettarlo, può essere dovuta l’indennità sostitutiva, salvo i casi in cui il recesso avvenga per giusta causa.
La quota di retribuzione differita che matura durante il rapporto e viene normalmente corrisposta alla sua cessazione.
Ogni anno viene accantonata una quota calcolata sulla retribuzione utile e successivamente rivalutata secondo il criterio previsto dalla legge. Il TFR maturando può essere destinato alla previdenza complementare oppure essere gestito nel sistema azienda o Fondo di Tesoreria INPS, secondo le regole applicabili, le dimensioni del datore e la scelta del lavoratore.