Mattia Parisi

Previdenza

Lasciare il lavoro prima della pensione: cosa cambia per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996

La Circolare INPS n. 104/2026 chiarisce come applicare isopensione e assegni straordinari ai lavoratori interamente soggetti al sistema contributivo.

Cosa cambia in pratica

Il punto
La circolare INPS n. 104/2026 disciplina l’accesso agli esodi per i lavoratori interamente contributivi.
Chi riguarda
Aziende e lavoratori coinvolti in percorsi di isopensione o assegno straordinario.
Cosa verificare
Individuare la pensione di destinazione e proiettare requisiti, decorrenza, contribuzione correlata e durata dell’esodo.
Attenzione
Il controllo dell’importo soglia si svolge all’ingresso nell’esodo, mentre la contribuzione correlata serve a perfezionare i requisiti contributivi.

Un lavoratore lascia l’azienda oggi, mentre la pensione arriverà soltanto tra alcuni anni. Durante questo intervallo riceve una prestazione finanziata dal datore di lavoro e continua a maturare contribuzione.

È il principio su cui si basano strumenti come l’isopensione e l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà.

Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, il percorso richiede una verifica ulteriore: in alcune forme di pensionamento contano anche l’importo maturato e le condizioni che saranno vigenti alla futura decorrenza.

Con la Circolare n. 104 del 29 settembre 2026, l’INPS spiega come svolgere questa valutazione e come assicurare continuità tra la cessazione del rapporto e l’inizio della pensione.

Prima di proseguire: tre modi diversi di arrivare alla pensione

Quando si parla genericamente di pensionamento, si tende a immaginare un unico traguardo. Il sistema previdenziale prevede invece percorsi differenti, ciascuno costruito su requisiti specifici.

La pensione di vecchiaia si raggiunge principalmente sulla base dell’età anagrafica, insieme a un periodo minimo di contribuzione. Per i lavoratori interamente soggetti al sistema contributivo può assumere rilievo anche l’importo maturato.

La pensione anticipata ordinaria valorizza soprattutto la durata della vita lavorativa. Il diritto nasce al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva e prescinde dall’età anagrafica e dal valore economico della pensione.

La pensione anticipata contributiva combina tre elementi: un’età inferiore rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, un requisito minimo di contribuzione effettiva e una pensione di importo superiore alla soglia stabilita dalla legge.

La differenza può essere riassunta così: la pensione di vecchiaia guarda soprattutto all’età, quella anticipata ordinaria agli anni di contributi, quella anticipata contributiva tiene insieme età, contribuzione e importo maturato.

Questa distinzione diventa decisiva quando il rapporto termina alcuni anni prima del pensionamento. Occorre individuare fin dall’inizio quale percorso potrà essere raggiunto e verificare che tutti i relativi requisiti maturino entro la durata dell’accompagnamento.

Chi sono i lavoratori contributivi puri

La circolare riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Nel linguaggio previdenziale vengono spesso definiti contributivi puri, perché la loro pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo.

Rientra generalmente in questa categoria chi ha iniziato a lavorare e a versare contributi dal 1° gennaio 1996. La posizione individuale deve comunque essere esaminata con attenzione, poiché accrediti riferiti a periodi precedenti possono modificare l’inquadramento previdenziale.

Per questi lavoratori il diritto alla pensione può dipendere anche da una soglia economica. Età e contribuzione, in alcune ipotesi, devono essere accompagnate da una pensione di importo almeno pari al livello stabilito dalla legge.

I due strumenti esaminati dall’INPS

L’isopensione, prevista dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, può essere utilizzata nell’ambito di processi di eccedenza del personale regolati da uno specifico accordo. Il datore di lavoro finanzia la prestazione corrisposta durante l’esodo e la relativa contribuzione correlata.

La durata ordinaria dell’accompagnamento può arrivare fino a quarantotto mesi. La disciplina transitoria consente una durata fino a ottantaquattro mesi per le decorrenze pensionistiche comprese entro il 1° dicembre 2026.

L’assegno straordinario può essere riconosciuto dai Fondi bilaterali di solidarietà nell’ambito di programmi di agevolazione all’esodo. La durata massima può raggiungere sessanta mesi, nel rispetto del regolamento del Fondo e delle deliberazioni del relativo Comitato amministratore.

Entrambi gli strumenti sono interamente finanziati dal datore di lavoro e si inseriscono in percorsi aziendali strutturati. L’accesso avviene su richiesta del datore a favore dei lavoratori individuati dagli accordi applicabili.

La prima decorrenza utile deve rientrare nella durata dell’esodo

Il lavoratore deve raggiungere la prima decorrenza pensionistica utile entro il periodo massimo coperto dallo strumento. Il calcolo parte dalla cessazione del rapporto e deve garantire continuità fino all’avvio della pensione.

La verifica assume un carattere prospettico e considera l’età, i contributi già accreditati, quelli che saranno versati durante l’esodo, gli adeguamenti dei requisiti applicabili negli anni successivi e l’eventuale finestra pensionistica.

I requisiti indicati per il 2026 costituiscono quindi il punto di partenza. Se la pensione decorrerà nel 2027, nel 2028 o in un anno successivo, occorre applicare i valori previsti per quella data.

Anche la finestra mobile deve essere compresa nella durata massima dell’accompagnamento. Maturare il requisito entro il termine non è sufficiente quando la pensione inizia a decorrere dopo la conclusione dell’esodo.

Quando entra in gioco l’importo della pensione

Per la pensione di vecchiaia contributiva, i requisiti di base vigenti nel 2026 sono 67 anni di età, almeno 20 anni di contributi e una pensione di importo almeno pari all’assegno sociale. Il percorso alternativo a 71 anni richiede almeno cinque anni di contribuzione effettiva e prescinde dalla soglia economica.

La pensione anticipata ordinaria si fonda invece sull’anzianità contributiva: nel 2026 richiede 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. In questa ipotesi l’importo soglia non è previsto.

La pensione anticipata contributiva richiede, nel 2026, 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e una prima rata mensile pari almeno a tre volte l’assegno sociale. La soglia scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con almeno due figli.

Gli adeguamenti collegati alla speranza di vita modificano i requisiti dal 2027. La proiezione deve perciò utilizzare età e contribuzione richieste nell’anno della futura decorrenza, sulla base della disciplina vigente. Dal 2030, inoltre, la soglia ordinaria della pensione anticipata contributiva è elevata da tre a 3,2 volte l’assegno sociale.

Come viene verificato l’importo soglia

La Circolare n. 104/2026 individua un criterio preciso: il controllo economico viene effettuato al momento dell’accesso all’esodo.

L’INPS confronta l’importo della prestazione di accompagnamento, calcolato sulla contribuzione maturata fino a quel momento e con il coefficiente di trasformazione riferito all’età posseduta, con l’assegno sociale vigente alla stessa data.

Per un esodo diretto alla pensione di vecchiaia, la prestazione deve raggiungere almeno l’importo dell’assegno sociale. Per la pensione anticipata contributiva deve raggiungere il relativo multiplo: tre volte, oppure la soglia ridotta prevista per le lavoratrici con figli.

Secondo le valutazioni richiamate dall’Istituto, il superamento della soglia all’ingresso rappresenta un indice della sua tenuta anche alla futura decorrenza pensionistica.

Il test economico utilizza dunque la posizione maturata all’avvio dell’esodo. La contribuzione correlata versata negli anni successivi svolge una funzione distinta e concorre al perfezionamento dei requisiti contributivi minimi.

Il ruolo della contribuzione correlata

La contribuzione correlata è il versamento effettuato dal datore di lavoro durante il periodo nel quale il lavoratore riceve la prestazione di accompagnamento.

Questi contributi alimentano la posizione previdenziale e sono utili per raggiungere l’anzianità richiesta dalla pensione individuata. La proiezione deve quindi comprendere l’intero periodo coperto dall’esodo e verificare se la somma tra contribuzione già posseduta e contribuzione futura consente di perfezionare il requisito entro i tempi disponibili.

Per la pensione anticipata contributiva opera anche il limite temporaneo sull’importo: fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, il trattamento non può superare cinque volte il minimo. La circolare applica questo limite anche alla prestazione di accompagnamento e precisa che il relativo importo resta cristallizzato per l’intero periodo di esodo.

Un esempio pratico

Immaginiamo una lavoratrice interamente contributiva coinvolta in un accordo aziendale di esodo. L’azienda intende accompagnarla alla pensione anticipata contributiva.

La distanza anagrafica dal requisito offre soltanto una prima indicazione. Prima della cessazione occorre verificare i contributi effettivi già accreditati, la contribuzione che maturerà durante l’esodo, la prima decorrenza utile, la durata complessiva del percorso e la soglia economica applicabile.

Il controllo dell’importo viene svolto all’ingresso, confrontando la prestazione calcolata in quel momento con il multiplo dell’assegno sociale previsto per la lavoratrice. Parallelamente si proietta la contribuzione correlata per accertare che il requisito contributivo venga raggiunto entro la fine dell’accompagnamento.

Se tutte le condizioni convergono entro la durata massima, il percorso può essere costruito sulla pensione anticipata contributiva. Un esito diverso richiede di individuare un’altra decorrenza o una forma pensionistica compatibile con la posizione effettiva.

I controlli da effettuare prima dell’uscita

La programmazione richiede una sequenza ordinata di verifiche:

  • accertare l’assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e controllare la completezza dell’estratto conto;
  • individuare lo strumento applicabile tra isopensione e assegno straordinario del Fondo;
  • stabilire la prima pensione concretamente raggiungibile;
  • applicare i requisiti previsti alla futura decorrenza, compresi gli adeguamenti già stabiliti;
  • proiettare la contribuzione correlata e includere l’eventuale finestra pensionistica;
  • verificare che l’intero percorso rientri nella durata massima dello strumento;
  • svolgere il controllo dell’importo soglia al momento dell’accesso all’esodo;
  • esaminare il limite sull’importo e, per gli assegni straordinari, le regole del Fondo competente.

Programmare oggi una pensione che arriverà domani

La Circolare INPS n. 104/2026 rende più chiaro il percorso di esodo dei lavoratori interamente soggetti al sistema contributivo.

La verifica deve precedere la cessazione del rapporto e comprendere la pensione di destinazione, la prima decorrenza utile, la durata dell’accompagnamento, la contribuzione correlata e l’eventuale importo soglia.

Per l’azienda significa programmare con precisione costi, durata e platea interessata. Per il lavoratore significa conoscere il percorso previdenziale sul quale si fonda l’uscita e le condizioni necessarie per completarlo.

La continuità tra lavoro e pensione dipende così dalla capacità di tenere insieme la posizione presente e le regole che accompagneranno gli anni successivi.

Domande frequenti

L’isopensione può essere richiesta direttamente dal lavoratore?

L’attivazione avviene nell’ambito di uno specifico percorso aziendale e richiede l’impegno economico del datore di lavoro. Il lavoratore interessato viene individuato secondo l’accordo applicabile.

Durante l’esodo continuano a maturare contributi?

Sì. Il datore di lavoro versa la contribuzione correlata, che concorre al raggiungimento dei requisiti contributivi della pensione individuata.

Per chi ha iniziato a versare dal 1996 basta raggiungere l’età richiesta?

Dipende dalla pensione di destinazione. La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata contributiva prevedono anche un controllo sull’importo; la pensione anticipata ordinaria si fonda invece sull’anzianità contributiva. La verifica deve utilizzare le regole applicabili alla futura decorrenza.

Riferimenti ufficiali

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